Legge in Grecia

1. STATUS CIVILE:

La legge PERMETTE di accedere alle tecniche di riproduzione assistita anche alle coppie di fatto   ( senza che debbano dimostrare un minimo di tempo di convivenza) ed ai sigle oltre che alle coppie -regolarmente coniugate.

2. MOTIVAZIONI:

Le persone che intendono accedere al programma devono dimostrare di essere affette da infertilità patologica e non risolvibile altrimenti.

3. DOCUMENTI MEDICI :

E'obbligatorio lo svolgimento di controlli preventivi, tra cui:

  • Ecografia pelvica
  • Spermiogramma
  • HIV 1
  • HIV 2
  • EPATITE B
  • EPATITE C
  • TPHA (SIFILIDE)

4. ETÀ':

La normativa di riferimento ha stabilito un termine per poter accedere a questi programmi di riproduzione medicalmente assistita, ovvero il limite di 50 anni riferito solo alla donna, al momento in cui presenta l'istanza (nel caso si tratti di M.S.).

In alcuni casi, però, vi sono stati dei giudici che hanno concesso l'autorizzazione anche a donne di 52 anni, in presenza di gravi patologie riproduttive ed esaminando una copiosa documentazione medica di anni di tentativi.

5. MATERNITÀ'SURROGATA.:

Essa è PERMESSA, (artt. 2 par.1b, 3 c. 8,9,4,12 L.3305/'05 - art. 1458 C.C.)

Il solo limite che viene inderogabilmente posto è quello della "residenza" greca sia della coppia o single richiedente che della Madre Surrogata, la quale sarà obbligata a partorire in Grecia. Non è previsto che la Portatrice debba necessariamente partorire in un ospedale pubblico ma il parto può avvenire in Clinica, preferibilmente in quella che ha provveduto ad effettuare il transfer e tutte le ecografie ed analisi di controllo durante la gravidanza.

6. AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE:

Chi intende avere un figlio tramite la Maternità surrogata deve presentare preventivamente una istanza al Tribunale, che emette una sentenza, dopo aver constatato l'esistenza dei requisiti richiesti tramite il deposito dei documenti.

Il tempo per ottenere questo provvedimento varia dai due ai quattro mesi.

La domanda va presentata tramite un avvocato con apposito mandato, che rappresenta legalmente i richiedenti. L'udienza avviene a "porte chiuse", per proteggere la vita privata delle persone coinvolte, le quali non obbligatoriamente devono essere presenti ma sono tutte rappresentate da un unico legale. Dopo il controllo di tutta la documentazione prodotta al momento della richiesta, il Tribunale emette la sentenza giuridica, assolutamente indispensabile per procedere successivamente. Precisamente , nessun medico è autorizzato ad iniziare un programma di M.S. se non esiste una sentenza giuridica precedente che lo consenta. La legge greca, infatti, in questo modo particolare già stabilisce legalmente che "Madre" di chi ancora deve essere concepito e che poi nascerà "è considerata esclusivamente la donna a favore della quale è stata emessa precedentemente la sentenza giuridica", quindi non la donna che ha portato avanti la gravidanza.

Pertanto, all'Anagrafe competente verrà registrata direttamente la donna che ha desiderato il figlio e che ha ottenuto la sentenza giuridica favorevole : la donna che ha partorito non viene menzionata in alcun atto legale di nascita ma rimane del tutto anonima e per questo non ha alcun diritto nei confronti del bambino né può far valere alcuna pretesa né può iniziare nessun tipo di procedimento per l'eventuale richiesta di riconoscimento.

E' una pratica semplice che offre ampia sicurezza sia alla madre richiedente che al bambino. Più che una mera autorizzazione, in realtà è una vera e propria garanzia per proteggere i futuri genitori che non rischiano in alcun modo di vedersi sottratto il proprio bambino, poiché è dichiarato loro figlio giuridicamente prima ancora che nasca.

La donna portatrice, per legge, non solo non è nominata in alcun certificato, neppure nell'ospedale ove essa partorisce, ma addirittura allo stesso ospedale va consegnata una copia autenticata della sentenza ed in tal modo provvederanno a dichiarare come partoriente la donna stessa che ha richiesto la maternità surrogata.

Il bambino avrà doppia cittadinanza: quella greca e quella dei genitori.

L'Autorizzazione del Tribunale Civile, in realtà, è una Sentenza che riconosce da subito come genitori effettivi i clienti.

E' molto importante e sicuro questo strumento giuridico, perché la donna richiedente è già considerata la Madre biologica, addirittura prima ancora che inizi il programma medico.

La residenza, appunto, viene richiesta per far sì che le parti coinvolte soggiacciano a questa legge protettiva per la madre richiedente e per il bimbo e che la portatrice non si sottragga al suo obbligo, considerato che da nessuna parte viene nominata come madre legittima o partoriente.

Infatti la portatrice non ha alcun diritto sul bambino: non deve firmare nessun documento dopo il parto, poiché all'ospedale dove partorisce basta consegnare la copia della sentenza e il medico ha l'obbligo di provvedere a dichiarare legalmente come partoriente direttamente la donna che ha richiesto il programma.

Al momento dell'inizio del programma di M.S., il medico incaricato agisce solo se ha la sentenza e registra la portatrice, la quale in nessun modo e da nessuna parte può vantare dei diritti né dimostrarli, poiché il materiale biologico non è il proprio e non potrà registrare il bambino in nessuna anagrafe, nemmeno fuori della Grecia (semmai riuscisse ad andarsene) perché non le può essere consegnato nessun documento di nascita.

Infatti, la legge greca prevede che di ciò è responsabile penalmente l'ospedale in cui è avvenuto il parto.

Per ottenere l'Autorizzazione del Tribunale occorre che il cliente produca certificato medico , certificato di matrimonio (o dichiarazione di convivenza), certificato di residenza e il contratto con la M.S.

7. DOCUMENTI LEGALI:

  • Per coppie conviventi: Atto notarile di assenso per l'inizio del programma di procreazione assistita;
  • Per coppie coniugate: Copia autenticata del certificato di matrimonio;
  • Certificato medico che attesti che la donna che desidera avere un figlio non può portare avanti la gravidanza per esistenti disfunzioni;
  • Certificato di residenza in Grecia della donna che desidera avere un figlio;
  • Certificato di residenza in Grecia della donna portatrice;
  • Certificato medico di buona salute e buono stato psicologico della donna portatrice;
  • Attestazione da parte del medico, che eseguirà il programma, che gli ovuli impiantati nella donna portatrice non appartengono alla stessa ma provengono dalla donna che desidera avere un figlio o da ovodonazione o da embriodonazione;
  • Attestazione da parte del medico, che eseguirà il programma, che metà del patrimonio genetico proviene da uno dei coniugi o dei conviventi o dal single richiedenti;
  • Atto scritto e sottoscritto di tutte le parti coinvolte (la donna richiedente e la portatrice) che accettano di sottoporsi volontariamente e senza scopo di lucro al programma di maternità surrogata;
  • Atto scritto di assenso del coniuge della portatrice, se coniugata, che accetta gli impegni del programma assunti dalla moglie;
  • Indicazione della Clinica privata, situata nel territorio greco, che provvederà ad effettuare il programma di procreazione richiesto.

8. REQUISITO DELLA RESIDENZA:

La legge non richiede la " nazionalità " ma la residenza in Grecia sia della madre richiedente che della portatrice.

Si può chiedere la residenza soddisfando alcuni criteri, come il riferimento dell'indirizzo che sarà l'abitazione o il luogo di dimora e l'indicazione del lavoro svolto, a meno che la richiedente abbia x proprie sostanze personali per mantenersi. Per i cittadini della Comunità Europea è semplice: documento d'identità, Tessera Sanitaria, dichiarazione della dimora, motivo di lavoro o di studio o autocertificazione di mezzi economici sufficienti al sostentamento (almeno € 5.500,00 annue).

9. DONAZIONE:

Sono consentite le donazioni di spermatozoi, di ovuli e di embrioni e devono essere completamente anonime. I donatori di sperma posso avere massimo 40 anni. Le donatrici di ovuli possono avere massimo 35 anni. E' proibito usare sperma fresco di donatore.